Per. Ind. Loris Batacchio <lorisbatacchio@dentroefuori.it>

venerdì 6 aprile 2001 15.25

it.lavoro.professioni

[PERITI-INDUSTRIALI] Competenze periti industriali edili.

 

E' stato confermato che il ddL S884 è stato "segato" per l'eccessiva
lungimiranza espressa negli articoli 1 e 2.
Non tutti i colleghi periti industriali si trovano concordi nel ritenere che
sia stata opportuna la presentazione di una tale proposta di legge che di
fatto "parifica" le competenze di periti industriali e geometri
nell'edilizia.
Infatti, secondo tali pareri discordi, le competenze dei periti industriali
edili erano già ben definite dall'art. 16 del RD 275/29 proprio per l'essere
già diffrrenziate secondo quel chiaro "senza pregiudizio" da quelle del
geometra chiaramente limitate dall'art. 16 del contemporaneo RD 274/29.
Pertanto è un errore percorrere strade comuni in un adeguamento legislativo
in merito a competenze professionali che comunque è sempre auspicabile.
La figura di perito industriale edile E' di fatto L'UNICA tra quelle di
TECNICO DIPLOMATO ad essere concepita strettamente per le competenze nelle
costruzioni edilizie.
Inoltre, sarebbe gravissimo che venga perpetrato il tentativo di lasciare il
"contentino" sugli impianti tecnologici, sia pure per un "semplice
posizionamento" a figure professionali incompetenti, in quanto darebbe luogo
in futuro ad incomprensioni e parcellazioni non dovute.
Combattere per la professione sì, regalare agli altri no !
Sono graditi i Vs. pareri al riguardo.

 

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